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Regime fiscale |
| Venerdì 21 Agosto 2009 14:51 |
| La normativa riguardante i fondi e le Sicav ammessi alla commercializzazione in Italia distingue due tipi di trattamento fiscale per i soggetti di diritto italiano e per quelli di diritto estero. I fondi di diritto italiano, sia armonizzati che non armonizzati UE, non sono soggetti all’imposta sui redditi (Ires) ma sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 12,5%, calcolata sulla differenza tra valore iniziale e valore finale degli investimenti effettuati nel corso dell'anno. Il risultato di gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno, al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Una volta individuata la base imponibile, attraverso la differenza tra i componenti positivi e negativi, infatti, la società di gestione dovrà imputare l’imposta dovuta nell’apposita voce del passivo e determinare il nuovo valore del patrimonio netto. Tale valore dovrà essere diviso per il numero delle quote in circolazione al fine di giungere al valore della quota che deve essere utilizzato per regolare le operazioni di sottoscrizione e di rimborso. Il risultato negativo della gestione di un periodo di imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può esser computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione del risparmio in diminuzione del risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo cha ha maturato il risultato negativo. In questo caso, la società di gestione funge da “cassa di compensazione” per determinare il complessivo versamento dovuto da tutti i fondi gestiti. Il sottoscrittore è quindi esentato dalla dichiarazione ai fini fiscali di eventuali guadagni ottenuti, perché l'imposta è stata già pagata in via sostitutiva dalla società di gestione. Diversa è la disciplina per i fondi e le Sicav di diritto estero, con la duplice distinzione tra armonizzati e non armonizzati. Esaminiamoli con ordine. I proventi degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) situati in altri Stati membri dell'Unione e conformi alle direttive comunitarie sono tassati nella misura del 12,5% all'atto della effettiva realizzazione (competenza per cassa), vale a dire quando vengono liquidate le quote o quando il fondo distribuisce i proventi. La base imponibile è costituita dall'incremento del valore delle quote nel periodo tra l'acquisto e la vendita. Se le quote sono espresse in valuta estera, l'aliquota del 12,5% viene applicata anche sull'eventuale plusvalenza sul cambio. Come per i fondi italiani, anche per i fondi esteri l'imposta è applicata in via sostitutiva dalla banca corrispondente del fondo e pertanto i proventi non devono essere inseriti dal sottoscrittore nella dichiarazione dei redditi. Il punto più importante, ma anche più controverso, riguarda la disparità di trattamento fiscale che pone i fondi italiani in un posizione di svantaggio rispetto a quelli esteri. Infatti, la tassazione per competenza colpisce le plusvalenze "maturate" ma non ancora incassate, mentre quella per cassa scatta solo nel momento in cui il sottoscrittore riscuote la plusvalenza (o il provento se è un fondo a distribuzione), con un differenziale di guadagno in termini di interessi sul pagamento delle imposte. Il 1º gennaio 2001 è entrato in vigore l'equalizzatore, con l’intento di equiparare fiscalmente i fondi di diritto estero con quelli italiani. Tuttavia, questo coefficiente di rettifica è stato presto soppresso da una decisione del Governo di metà settembre con validità a partire dal 3 agosto 2001. La questione della disparità fiscale tra i prodotti di diritto estero di diritto italiano, è dunque ancora irrisolta. Anche per i fondi e le Sicav estere non armonizzati UE, come per gli armonizzati, il regime fiscale prevede la tassazione per cassa e non per competenza. L'unica differenza consiste nel fatto che l'imposta versata dalla banca corrispondente è a titolo d'acconto e non sostitutiva. Spetterà successivamente al sottoscrittore in sede di dichiarazione dei redditi indicare l'importo dei proventi ottenuti e dell'acconto pagato. |